ART.
1 - DENOMINAZIONE
È
costituita l’Associazione Faunisti Veneti (As.Fa.Ve.) con sede presso il
Museo civico di Storia Naturale di Venezia (S. Croce 1730, 30135 Venezia).
ART.
2 - SCOPI
Gli
obiettivi dell’Associazione, che non ha scopo di lucro, sono:
a)
diffondere l’interesse per la fauna selvatica (Vertebrati), anche organizzando
conferenze, visite guidate, mostre e corsi di aggiornamento;
b)
coordinare le attività di ricerca dei singoli o dei gruppi organizzati;
c)
fornire ai Soci strumenti di lavoro e di crescita culturale atti a migliorare
le ricerche faunistiche nelle varie fasi di attuazione;
d)
promuovere e indirizzare la ricerca faunistica anche attraverso l’organizzazione
di seminari e convegni nonché la stesura di pubblicazioni scientifiche;
e)
promuovere iniziative di conservazione e gestione del patrimonio faunistico
regionale;
f)
cooperare con Enti e Amministrazioni al fine di incrementare le conoscenze
di base atte ad avviare una gestione scientificamente corretta del patrimonio
faunistico.
ART.
3 - ASSOCIATI
Possono
aderire all’Associazione tutti coloro che intendono operare nell’ambito
della ricerca faunistica (Vertebrati).
La
partecipazione del Socio alla vita associativa è a tempo indeterminato
e non è consentita per periodi temporanei, fermo in ogni caso il
diritto di recesso.
L’accettazione
dei Soci ordinari, che avviene su richiesta garantita da almeno due membri
effettivi in regola, accompagnata da un curriculum personale, è
subordinata all’approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.
ART.
4 - DOVERI DEI SOCI
L’iscrizione
dei Soci comporta il versamento della quota sociale stabilita periodicamente
dal Consiglio Direttivo, entro il primo bimestre di ogni anno. I Soci hanno
il dovere morale di adoperarsi per realizzare gli obiettivi fissati all’art.
2.
La
radiazione di un associato potrà essere adottata con delibera motivata
dal Consiglio Direttivo nei casi di condotta incompatibile con le finalità
dell’Associazione, dopo aver convocato l’associato passibile del provvedimento.
Il
Consiglio Direttivo dichiara decaduti i Soci ordinari morosi da un anno.
ART.
5 - DIRITTI DEI SOCI
I
Soci in regola con la quota sociale hanno diritto di partecipare alle Assemblee
con voto deliberativo, ricoprire cariche sociali, ricevere annualmente
almeno una circolare informativa.
ART.
6 - ORGANI SOCIALI
Sono
organi dell’Associazione:
a)
L’Assemblea
dei Soci
b)
il Presidente
c)
il Consiglio Direttivo
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti
L’eleggibilità
al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti è libera.
L’Associazione
è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri,
il cui numero sarà stabilito dall’Assemblea degli Associati al momento
della nomina.
Il
Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori
dei Conti, eletto dall’Assemblea anche tra persone estranee all’Associazione.
Tutte le cariche avranno durata triennale e potranno essere riconfermate.
Il
Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico cui potranno
far parte anche ricercatori esterni all’Associazione.
ART.
7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo sovrintende a tutte le attività dell’Associazione
e ne esercita l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio
si riunirà almeno una volta all’anno per la redazione del bilancio
annuale consuntivo e preventivo.
ART.
8 - PRESIDENTE
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, stabilisce l’ordine
del giorno del Consiglio, lo presiede e firma assieme al Segretario la
corrispondenza legale dell’Associazione.
ART.
9 - SEGRETARIO
Il
Segretario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in sua assenza, tiene
la corrispondenza, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio
e dell’Assemblea.
ART.
10 - TESORIERE
Il
Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative, effettua i
pagamenti, tiene un regolare libro delle entrate e delle uscite, presenta
all’Assemblea il bilancio dell’Associazione.
ART.
11 - REVISORI DEI CONTI
Il
Collegio dei Revisori, composto da tre membri, vigila sull’andamento della
gestione dell’Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità,
la corretta utilizzazione dei fondi del patrimonio sociale in conformità
alle norme della Statuto e alle delibere degli Organi Sociali.
ART.
12 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea
è composta da tutti i Soci ed è l’organo sovrano del sodalizio.
Tutti
i Soci maggiori di età, purché in regola con il pagamento
della quota sociale, hanno diritto ad un voto in ordine all’approvazione
e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, alla nomina degli
organi direttivi dell’Associazione e ad ogni altra questione posta all’ordine
del giorno.
E’
ammesso il diritto di delega nel limite di una per ciascun Socio presente.
L’Assemblea
è convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da un quinto
degli Associati.
L’Assemblea
Generale Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno mediante
lettera circolare e con preavviso di almeno 10 giorni. L’Assemblea delibera
a maggioranza di voti, con la presenza di metà dei Soci più
uno in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in
seconda convocazione. L’Assemblea Ordinaria è chiamata ad approvare
le linee generali del programma di attività, elegge i membri tra
i Soci che faranno parte del Consiglio Direttivo, approva l’eventuale Bilancio
preventivo, delibera su tutte le questioni inerenti l’attività sociale.
L’Assemblea
Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell’Ordinaria
e delibera esclusivamente per le modifiche dello Statuto.
ART.
13 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo
scioglimento dell’Associazione e la liquidazione del patrimonio sociale
dovranno essere approvati da almeno l’80% dei Soci aventi diritto al voto.
In
caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio
sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art.
14 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio
finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro
il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predisporrà
il rendiconto economico e finanziario relativo all’anno precedente e il
preventivo economico e finanziario dell’anno in corso, sottoponendo entrambi
all’approvazione dell’Assemblea.
Nei
quindici giorni precedenti alla data di convocazione dell’Assemblea, il
rendiconto economico e finanziario, il preventivo economico e finanziario
e i relativi allegati rimarranno depositati presso la Sede Sociale, a disposizione
dei Soci per la consultazione.
Il
rendiconto economico e finanziario, una volta approvato, rimarrà
custodito fra gli atti sociali a cura del Segretario, a disposizione dei
Soci a semplice richiesta.
Art.
15 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge.
Art.
16 - IMPIEGO DEGLI UTILI
L’Associazione
ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle connesse. La presente disposizione
non costituisce divieto all’imputazione di eventuali avanzi di gestione
a riserva, anche senza vincolo di utilizzo entro un esercizio determinato,
purché rimanga fermo l’impiego per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle connesse.
Art.
17 - QUOTE ASSOCIATIVE
Le
quote associative versate dai Soci sono definitivamente acquisite dall’Associazione
e sono perciò intrasmissibili in modo assoluto e non rivalutabili.
Art.
18 - RETRIBUZIONE
Nessuna
carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire
il rimborso delle spese sostenute dagli associati che svolgono qualsiasi
attività in nome e per conto dell’Associazione.
ART.
19 - FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le
spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle
seguenti entrate:
a)
le quote ordinarie degli associati;
b)
entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c)
le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo
Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e privati.
Tutte
le predette entrate costituiranno patrimonio dell’Associazione.
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