Indice degli argomenti
Chi siamo
    Statuto
    Quota associativa
    Contatti / copyright
    Consiglio direttivo
Notiziario
Biblioteca
Progetti / collaborazioni
Pubblicazioni
Download
Link
Scrivi
 

ART. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione Faunisti Veneti (As.Fa.Ve.) con sede presso il Museo civico di Storia Naturale di Venezia (S. Croce 1730, 30135 Venezia).

ART. 2 - SCOPI
Gli obiettivi dell’Associazione, che non ha scopo di lucro, sono:
a) diffondere l’interesse per la fauna selvatica (Vertebrati), anche organizzando conferenze, visite guidate, mostre e corsi di aggiornamento;
b) coordinare le attività di ricerca dei singoli o dei gruppi organizzati;
c) fornire ai Soci strumenti di lavoro e di crescita culturale atti a migliorare le ricerche faunistiche nelle varie fasi di attuazione;
d) promuovere e indirizzare la ricerca faunistica anche attraverso l’organizzazione di seminari e convegni nonché la stesura di pubblicazioni scientifiche;
e) promuovere iniziative di conservazione e gestione del patrimonio faunistico regionale;
f) cooperare con Enti e Amministrazioni al fine di incrementare le conoscenze di base atte ad avviare una gestione scientificamente corretta del patrimonio faunistico.

ART. 3 - ASSOCIATI
Possono aderire all’Associazione tutti coloro che intendono operare nell’ambito della ricerca faunistica (Vertebrati).
La partecipazione del Socio alla vita associativa è a tempo indeterminato e non è consentita per periodi temporanei, fermo in ogni caso il diritto di recesso.
L’accettazione dei Soci ordinari, che avviene su richiesta garantita da almeno due membri effettivi in regola, accompagnata da un curriculum personale, è subordinata all’approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.

ART. 4 - DOVERI DEI SOCI
L’iscrizione dei Soci comporta il versamento della quota sociale stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo, entro il primo bimestre di ogni anno. I Soci hanno il dovere morale di adoperarsi per realizzare gli obiettivi fissati all’art. 2.
La radiazione di un associato potrà essere adottata con delibera motivata dal Consiglio Direttivo nei casi di condotta incompatibile con le finalità dell’Associazione, dopo aver convocato l’associato passibile del provvedimento.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i Soci ordinari morosi da un anno.

ART. 5  - DIRITTI DEI SOCI
I Soci in regola con la quota sociale hanno diritto di partecipare alle Assemblee con voto deliberativo, ricoprire cariche sociali, ricevere annualmente almeno una circolare informativa.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
L’eleggibilità al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti è libera.
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, il cui numero sarà stabilito dall’Assemblea degli Associati al momento della nomina.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall’Assemblea anche tra persone estranee all’Associazione. Tutte le cariche avranno durata triennale e potranno essere riconfermate.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico cui potranno far parte anche ricercatori esterni all’Associazione.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo sovrintende a tutte le attività dell’Associazione e ne esercita l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio si riunirà almeno una volta all’anno per la redazione del bilancio annuale  consuntivo e preventivo.

ART. 8 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, stabilisce l’ordine del giorno del Consiglio, lo presiede e firma assieme al Segretario la corrispondenza legale dell’Associazione.

ART. 9 - SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in sua assenza, tiene la corrispondenza, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea.

ART. 10 - TESORIERE
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative, effettua i pagamenti, tiene un regolare libro delle entrate e delle uscite, presenta all’Assemblea il bilancio dell’Associazione.

ART. 11 - REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, vigila sull’andamento della gestione dell’Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corretta utilizzazione dei fondi del patrimonio sociale in conformità alle norme della Statuto e alle delibere degli Organi Sociali.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’organo sovrano del sodalizio.
Tutti i Soci maggiori di età, purché in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto ad un voto in ordine all’approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione e ad ogni altra questione posta all’ordine del giorno.
E’ ammesso il diritto di delega nel limite di una per ciascun Socio presente.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da un quinto degli Associati.
L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno mediante lettera circolare e con preavviso di almeno 10 giorni. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti, con la presenza di metà dei Soci più uno in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. L’Assemblea Ordinaria è chiamata ad approvare le linee generali del programma di attività, elegge i membri tra i Soci che faranno parte del Consiglio Direttivo, approva l’eventuale Bilancio preventivo, delibera su tutte le questioni inerenti l’attività sociale.
L’Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell’Ordinaria e delibera esclusivamente per le modifiche dello Statuto.

ART. 13 -  SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione e la liquidazione del patrimonio sociale dovranno essere approvati da almeno l’80% dei Soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario relativo all’anno precedente e il preventivo economico e finanziario dell’anno in corso, sottoponendo entrambi all’approvazione dell’Assemblea.
Nei quindici giorni precedenti alla data di convocazione dell’Assemblea, il rendiconto economico e finanziario, il preventivo economico e finanziario e i relativi allegati rimarranno depositati presso la Sede Sociale, a disposizione dei Soci per la consultazione.
Il rendiconto economico e finanziario, una volta approvato, rimarrà custodito fra gli atti sociali a cura del Segretario, a disposizione dei Soci a semplice richiesta.

Art. 15 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 - IMPIEGO DEGLI UTILI
L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. La presente disposizione non costituisce divieto all’imputazione di eventuali avanzi di gestione a riserva, anche senza vincolo di utilizzo entro un esercizio determinato, purché rimanga fermo l’impiego per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Art. 17 - QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative versate dai Soci sono definitivamente acquisite dall’Associazione e sono perciò intrasmissibili in modo assoluto e non rivalutabili.

Art. 18 - RETRIBUZIONE
Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati che svolgono qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

ART. 19 - FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) le quote ordinarie degli associati;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e privati.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’Associazione.
 

   AsFaVe @2005