L’Associazione Faunisti Veneti è stata fondata nel 1994 e ha sede a Venezia nel palazzo del Fontego dei Turchi, presso il Museo di Storia Naturale di Venezia.

Riunisce oggi, tra circa 150 aderenti, gran parte dei ricercatori che si occupano di fauna selvatica (Vertebrati) e gestione faunistica, principalmente nel Veneto, operando a livello sia professionale sia amatoriale.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è attiva soprattutto nell’ambito della ricerca, della divulgazione scientifica e del supporto tecnico-scientifico per enti e amministrazioni. Le attività sociali prevedono la promozione e il coordinamento di progetti di indagine sul territorio, l’organizzazione di corsi, seminari, workshop e convegni, nonché la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative.
È convenzionata con l’Università degli Studi di Padova per ospitare tirocini di formazione e orientamento.

 

 

PRINCIPALI PARTNER IN ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE
  • ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
  • CISO Centro Italiano Studi Ornitologici
  • ISPRA Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale
  • Museo di Storia Naturale di Venezia
  • Museo civico di Storia Naturale di Verona
  • Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza
  • Museo Zoologico G. Scarpa di Treviso
  • Ornitho.it
  • Progetto MITO2000 Monitoraggio ITaliano Ornitologico
  • Provincia di Padova – Assessorato Caccia, Pesca e Tutela Flora e Fauna
  • Provincia di Rovigo – Assessorato Caccia e Pesca
  • Provincia di Treviso – Assessorato Caccia e Pesca
  • Provincia di Venezia – Assessorato Caccia e Pesca
  • Provincia di Verona – Assessorato Caccia e Pesca
  • Regione del Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Sezione Caccia e Pesca
  • SHI Societas Herpetologica Italica
  • Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia
  • Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
  • Veneto Agricoltura
 
PRINCIPALI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
  • Censimenti degli Uccelli acquatici svernanti in tutte le zone umide del Veneto (1996-oggi)
  • Censimenti nelle Oasi faunistico-venatorie vallive in provincia di Rovigo (1999-2005)
  • Censimenti di Anatidi nel Delta del Po (2002-2005)
  • Censimenti faunistici in provincia di Treviso: Uccelli delle zone umide, Uccelli rapaci, colombaccio, Uccelli migratori nei valichi montani, Corvidi svernanti, passeri e storni (2004-2005)
  • Progetto M.IT.O. (Monitoraggio Italiano Ornitologico) per il Veneto (2000-oggi)
  • Progetti Atlanti italiani degli Uccelli nidificanti e svernanti [Ornitho.it] per il Veneto (in corso)
  • Campagne di inanellamento nell’Oasi di Valle Vecchia – Caorle (2004-2006)
  • Atlanti degli Uccelli nidificanti delle province di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia
  • Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto
  • Atlante dei Mammiferi del Veneto (in corso)
  • Atlante faunistico della provincia di Venezia
  • Banca dati faunistica dei Vertebrati del Veneto e manuale per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario
  • Carta delle Vocazioni Faunistiche del Veneto
  • Seminari universitari, workshop, corsi e lezioni di aggiornamento sulla gestione faunistica e sui metodi di stima e censimento della fauna locale
 
CURRICULUM AS.FA.VE
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato <<Associazione Faunisti Veneti – AsFaVe – APS>>.

Assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale presso il Museo di Storia Naturale di Venezia Santa Croce 1730, 30135, nel Comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 
ART. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ
  1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • diffondere l’interesse per la fauna selvatica (Vertebrati);
  • coordinare le attività di ricerca dei singoli e dei gruppi organizzati;
  • fornire ai soci strumenti di lavoro e di crescita culturale atti a migliorare le ricerche faunistiche nelle varie fasi di attuazione;
  • promuovere e indirizzare la ricerca faunistica, nonché la stesura di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
  • cooperare con Enti, Amministrazioni e altre associazioni al fine di incrementare le conoscenze di base atte ad avviare una gestione scientificamente corretta del patrimonio faunistico.

 

2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera d);
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera e);
  • formazione universitaria e post-universitaria (D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera g);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera h);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera i);

 

3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

  • ideare e organizzare: convegni, seminari, conferenze, workshop, visite guidate, mostre e corsi di aggiornamento e formazione che abbiano come oggetto la fauna vertebrata ;
  • organizzazione, pianificazione e coordinamento di attività di ricerca ;
  • acquistare e fornire ai soci strumenti e materiali di lavoro ;
  • ideare e realizzare pubblicazioni scientifiche e divulgative ;
  • ideare e gestire database faunistici.

 

4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

 

5. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con iL pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

 

6. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

 
ART. 3 – AMMISSIONE

Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

 
ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:

  • versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

 
ART. 5 – VOLONTARIATO ED ATTIVITÀ DI VOLONTARIO

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

 
ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

 
 ART. 7 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Collegio dei Revisori dei Conti come previsto dall’art. 31 D.lgs. 117/17
  • Organo di controllo nei casi previsti dall’art. 30 D.lgs. 117/17

 

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 
ART. 8 – L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 
ART. 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  • Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

 
ART. 10 – VALIDITÀ ASSEMBLEE

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di tre deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.

 
ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da numero sette membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. tre mandati.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 
ART. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 
ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

 

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 
Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da due membri, vigila sull’andamento della gestione dell’associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corretta utilizzazione dei fondi del patrimonio sociale in conformità alle norme dello statuto e alle delibere degli organi sociali.

Tale previsione troverà applicazione fino a quando non si verificheranno i requisiti richiesti dall’art. 31 D.lgs. 117/17.

 
Art. 15 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

 
Art. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 
Art. 17 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 
Art. 18 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 
ART. 19 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 
ART. 20 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 
ART. 21 – LIBRI SOCIALI

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

 

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

 
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 
ART. 23 – NORMA TRANSITORIA
  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017.

 

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MODULO DI ADESIONE

Per iscriversi all’Associazione Faunisti Veneti è necessario compilare il modulo di adesione e la scheda informativa (opzionale) ed inviarle, unitamente alla copia del bonifico bancario, a: Segreteria As.Fa.Ve. La domanda di ammissione verrà valutata dal Consiglio Direttivo e una volta approvata, verrà comunicata al richiedente l’iscrizione al libro degli associati (Art. 3-Statuto).

 


 

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QUOTA ASSOCIATIVA

Per il 2024 la quota associativa è di 20 Euro per i soci ordinari e 15 Euro per i soci giovani (fino a 25 anni), da versare entro la fine di febbraio sul c/c bancario intestato a:

Associazione Faunisti Veneti, Banca Monte dei Paschi di Siena, Mestre Ag. 2
IBAN: IT69 E 01030 02000 000063301922

CONSIGLIO DIRETTIVO (elezioni del 09 aprile 2022)


 

Presidente:  Arianna Spada

VicepresidenteAndrea Favaretto

Segreteria: Giada De Zen

Comunicazione: Silvia Tioli

TesoriereJacopo Richard

Altri consiglieri:  Andrea Pereswiet-Soltan, Lucio Bonato

Revisori dei contiFederico Corato

MODULO DI RICHIESTA PATROCINIO

Per richiedere il patrocinio non oneroso all’Associazione Faunisti Veneti è necessario compilare il modulo di richiesta patrocinio e inviarlo a: Segreteria As.Fa.Ve. 

Modulo_Richiesta_Patrocinio_AsFaVe